IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'art.  19  della  legge  29  dicembre 1990, n. 428, recante
delega al Governo per l'attuazione delle direttive n. 79/279/CEE  del
Consiglio  del 5 marzo 1979, n. 80/390/CEE del Consiglio del 17 marzo
1980 e n. 87/345/CEE del Consiglio del 22 giugno 1987, concernenti il
coordinamento delle condizioni di redazione, controllo  e  diffusione
del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla
quotazione ufficiale di una borsa valori;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 gennaio 1992;
  Sulla proposta del Ministro per il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie,  di  concerto  con  i  Ministri  degli affari esteri, di
grazia e giustizia,  del  tesoro,  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato e delle partecipazioni statali;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1.  La  lettera  a) dell'art. 3 del decreto-legge 8 aprile 1974, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216,
come sostituito dall'art. 5 della legge 4 giugno  1985,  n.  281,  e'
sostituita dalla seguente:
   " a) puo' prescrivere alle societa' con titoli quotati in borsa, e
agli  enti  aventi  per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attivita' commerciali,  i  cui  titoli  sono  quotati  in  borsa,  la
redazione   di  bilanci  consolidati  di  gruppo  anche  per  settori
omogenei;".